La separazione è un momento complesso sotto diversi punti di vista: giuridico, personale ed economico.
Uno degli aspetti più delicati riguarda il diritto al mantenimento. Chi presenta la domanda di separazione può effettivamente ottenere un assegno di mantenimento, oppure questo diritto dipende dalle cause della rottura del matrimonio e dalle condizioni economiche delle parti?
A differenza del divorzio, la separazione non pone fine al vincolo matrimoniale, ma sospende alcuni doveri e obblighi tra i coniugi. Restano tuttavia operanti i doveri di assistenza materiale e morale, previsti dal Codice Civile. Tra questi, l’obbligo di garantire al coniuge economicamente più debole i mezzi di sussistenza necessari — salva la diversa decisione del giudice nei casi in cui il mantenimento non sia dovuto.
Assegno di mantenimento e coniuge economicamente più debole
L’assegno di mantenimento nella separazione: chi ne beneficia
L’assegno di mantenimento è una misura economica riconosciuta dal giudice al coniuge più debole, ossia a colui che, in seguito alla separazione, non dispone di un reddito proprio sufficiente per mantenere il tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio.
Questo assegno, tuttavia, non costituisce un obbligo automatico. La valutazione spetta al giudice, che verifica la situazione patrimoniale delle parti, la presenza di figli, le esigenze familiari e il comportamento di ciascun partner nel corso della vita matrimoniale.
L’articolo 156 del Codice Civile prevede che il coniuge ha diritto all’assegno solo se non gli è stata addebitata la separazione. La Corte di Cassazione lo ha ribadito più volte: secondo i giudici supremi, l’assegno non rappresenta una “punizione” verso chi richiede la separazione, ma una forma di solidarietà economica che sopravvive al venir meno della convivenza.
In termini pratici, l’assegno di mantenimento in favore del coniuge ha lo scopo di sostenere chi non può mantenersi da solo. Non si parla quindi di compensazione, ma di solidarietà post-matrimoniale.
Cassazione e obbligo di mantenimento dopo la separazione
Quando l’assegno non è dovuto
Secondo la Corte di Cassazione, se la separazione è addebitata a uno dei due coniugi — ad esempio in caso di tradimento, abbandono ingiustificato o altre violazioni gravi dei doveri coniugali —, il mantenimento non è dovuto.
La pronuncia n. 26302/2018 ha chiarito che l’infedeltà o comportamenti lesivi della dignità dell’altro partner esonerano quest’ultimo dall’obbligo di mantenimento.
In presenza di addebito, il coniuge separato perde il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento e può ottenere solo un eventuale assegno alimentare, se versa in uno stato di comprovato bisogno. L’assegno alimentare, infatti, ha natura assistenziale e non mira a mantenere il tenore di vita precedente, ma esclusivamente a garantire la sopravvivenza.
Il principio del tenore di vita
Il giudice, nel riconoscere l’assegno di mantenimento, tiene conto del cosiddetto tenore di vita goduto durante il matrimonio. Questo parametro è da anni oggetto di discussione giurisprudenziale. Nella separazione, a differenza del divorzio, l’assegno mira a garantire una continuità con le abitudini di vita matrimoniali, purché vi siano risorse economiche sufficienti.
È differente la logica che regola l’assegno divorzile, che invece persegue un principio di equilibrio economico tra gli ex coniugi, considerando anche i sacrifici e i contributi economici e familiari dati durante la vita matrimoniale.
Assegno di mantenimento e valutazione del reddito del coniuge
Determinazione dell’assegno di mantenimento
Il giudice valuta una serie di elementi per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento:
- la durata del matrimonio;
- la condizione patrimoniale di ciascun coniuge;
- le capacità di lavoro professionale o casalingo;
- i contributi economici forniti alla famiglia;
- le prospettive reddituali future.
Il reddito proprio dell’interessato è il fattore principale: per ottenere l’assegno di mantenimento, il richiedente deve provare di non essere in grado di mantenersi autonomamente.
La Cassazione ha però sottolineato che non basta dimostrare la disoccupazione o la disparità economica: chi richiede il mantenimento deve anche provare un’impossibilità oggettiva di reperire un lavoro congruo rispetto alla propria esperienza e formazione.
Nel 2025, con l’ordinanza n. 3354, la Suprema Corte ha riaffermato che il coniuge richiedente non può limitarsi a dichiarare la propria inoccupazione, ma deve documentare gli sforzi compiuti per ricollocarsi nel mercato del lavoro, compatibilmente con età e competenze.
L’assegno di mantenimento in presenza di figli
Mantenimento dei figli nella separazione
Quando la coppia ha figli, entra in gioco un ulteriore dovere: il mantenimento dei figli. Tale obbligo è indipendente dalla presenza o meno dell’assegno per il coniuge; entrambi i genitori devono contribuire in proporzione al proprio reddito per provvedere alle necessità quotidiane, educative e sanitarie dei figli.
Il principio è sancito dall’articolo 30 della Costituzione e dall’articolo 337-ter del Codice Civile: i genitori hanno il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
La Cassazione ha ribadito che la collaborazione tra i genitori, anche dopo la separazione, è un elemento inderogabile, poiché il mantenimento per i figli riguarda sia quelli minorenni sia quelli maggiorenni che non siano ancora economicamente autosufficienti.
Determinazione dell’importo per i figli minorenni
Per i figli minorenni, l’importo del mantenimento viene quantificato in base alle spese necessarie alla crescita, al reddito dei genitori e al tempo di permanenza presso ciascuno di essi.
Il mantenimento al coniuge collocatario è calcolato anche in funzione delle spese straordinarie, come cure mediche, attività sportive o viaggi scolastici.
Mantenimento del figlio maggiorenne
Il mantenimento del figlio maggiorenne può proseguire quando il giovane non ha ancora raggiunto l’autonomia economica, purché dimostri di impegnarsi nello studio o nella ricerca di un’occupazione.
La Cassazione ha chiarito che il genitore non è obbligato a provvedere al mantenimento di un figlio adulto inattivo o che non si impegna seriamente per inserirsi nel mondo del lavoro.
In questi casi, il mantenimento non è dovuto. Il giudice può revocare o modificare l’assegno qualora si accerti un atteggiamento di inerzia ingiustificato da parte del figlio.
Mantenimento in favore del coniuge e convivenze successive
Convivenza e perdita del diritto al mantenimento
Un altro aspetto importante elaborato dalla Corte di Cassazione riguarda le nuove convivenze che uno dei due coniugi può instaurare dopo la separazione.
La Suprema Corte, con varie pronunce recenti tra cui la n. 21198/2025, ha stabilito che una nuova relazione stabile può comportare la cessazione del diritto al mantenimento in favore del coniuge.
Infatti, la creazione di un nuovo nucleo familiare di fatto fa venire meno il presupposto economico e morale che giustificava la sussistenza del contributo. Un coniuge beneficiario che vive con un nuovo partner non può più rivendicare lo stesso tenore di vita precedente, poiché condivide risorse e responsabilità con la nuova famiglia.
Tuttavia, la perdita di tale diritto non è automatica. Spetta al giudice verificare che la convivenza sia stabile, caratterizzata da coabitazione, solidarietà e contribuzione reciproca. Solo in questo caso l’assegno di mantenimento viene revocato.
Coniuge obbligato e revisione dell’assegno di mantenimento
Modifiche delle condizioni economiche
La legge permette di modificare o revocare l’assegno di mantenimento quando si verificano cambiamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti.
Il coniuge obbligato può chiedere la revisione del contributo se sopraggiunge un peggioramento del proprio reddito o un miglioramento di quello dell’altro coniuge.
Allo stesso modo, l’ex coniuge beneficiario può richiedere un aumento dell’importo se dimostra un peggioramento delle proprie condizioni o un aumento delle spese necessarie per mantenere i figli.
Il ruolo della Cassazione e i principi del diritto civile
Il dovere di contribuire al benessere familiare
La Cassazione ha più volte richiamato l’importanza della reciproca solidarietà economica anche dopo la separazione. Il principio di equità, sancito nel diritto civile, stabilisce che ogni coniuge deve concorrere al mantenimento dell’altro e dei figli in proporzione al proprio reddito, secondo quanto stabilito al momento della pronuncia giudiziale.
L’obbligo di mantenimento e la funzione dell’assegno
L’obbligo di mantenimento ha una duplice funzione: da un lato, compensare gli squilibri economici derivanti dalla fine della convivenza; dall’altro, garantire al coniuge economicamente più debole di non vedere compromessa la propria dignità materiale.
La Cassazione ribadisce che il mantenimento si applica solo se il coniuge richiedente non è in grado di autosostenersi e se la separazione non gli è stata addebitata. Negli altri casi, l’assegno non viene disposto o si riduce al minimo.
Quando il mantenimento non è dovuto
Il mantenimento non è dovuto nei seguenti casi:
- Se è stato pronunciato l’addebito della separazione a carico del richiedente;
- Se il coniuge è perfettamente in grado di mantenersi con il proprio lavoro;
- Se il beneficiario ha instaurato una nuova convivenza stabile;
- Se il richiedente rifiuta offerte di lavoro congrue rispetto alle proprie competenze;
- Se il figlio maggiorenne non dimostra impegno nel costruire la propria autonomia economica.
In questi scenari, il giudice può negare completamente l’assegno di mantenimento oppure ridurlo, riconoscendo eventualmente un contributo minimo per specifiche esigenze.
Conclusioni operative per il coniuge richiedente
In un caso di separazione, il coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento solo quando dimostra la propria reale necessità economica o l’impossibilità di sostenersi autonomamente, mentre l’altro coniuge possiede mezzi adeguati a contribuire.
Ogni decisione, tuttavia, è rimessa alla valutazione del tribunale e dipende da circostanze oggettive come il reddito, la durata del matrimonio, le condizioni di salute e la presenza di figli minorenni o figli maggiorenni ancora non indipendenti.
Il consiglio, per chi si trova in questa situazione, è affidarsi a professionisti del diritto esperti in diritto di famiglia, in grado di valutare tempestivamente se sussistono i presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento, predisponendo la documentazione idonea per supportare la propria richiesta.
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