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Contratto per agenti e rappresentanti di commercio: il rapporto di agenzia

Due uomini in abito elegante si stringono la mano

Il contratto di agenzia è quello in cui una parte, chiamata “agente”, si impegna a promuovere la stipula di accordi in una determinata area in cambio di una compensazione chiamata provvigione, agendo per conto di un’altra parte, il “preponente” (art. 1742 c.c.). In questo articolo esamineremo il funzionamento del contratto di agenzia, chi può svolgere il ruolo di agente di commercio e le peculiarità di questo tipo di rapporto.

Ma andiamo per gradi.

Punti chiave del contratto di agenzia

All’interno del contratto di agenzia, l’agente gioca un ruolo fondamentale, svolgendo una varietà di compiti non definiti in modo preciso, ma tutti finalizzati a favorire la stipula di accordi in un determinato settore e un specifica zona per conto del preponente.

I tipici elementi comuni del contratto di agenzia sono:

  • Promozione: il ruolo principale dell’agente consiste nel promuovere attivamente la conclusione di contratti, coinvolgendo potenziali clienti attraverso ricerca, presentazione e pubblicità dei prodotti.
  • Zona: la zona di operatività dell’agente può essere definita geograficamente o con riferimento a determinati soggetti o categorie. Anche senza una designazione esplicita, il contratto può essere configurato se la zona può essere dedotta dalle circostanze.
  • Compensazione: l’agente svolge il suo lavoro in cambio di una retribuzione.
  • Autonomia: Pur ricevendo istruzioni dettagliate dal preponente, l’agente ha la libertà di scegliere la clientela e i metodi di lavoro all’interno della zona assegnata, inclusa la possibilità di contattare i potenziali clienti tramite visite personali o la gestione di un punto vendita.
  • Stabilità: l’agente si impegna a svolgere l’attività promozionale in modo stabile; l’attività occasionale non è considerata adeguata.

Quali soggetti possono essere agenti di commercio?

Gli agenti possono essere individui o entità giuridiche, che siano società di persone o società di capitali. In questa trattazione, ci concentreremo principalmente sulla normativa che riguarda gli agenti persone fisiche.

Se all’agente viene dato l’incarico di concludere direttamente l’affare agendo a nome e per conto del preponente, allora si configura come un agente con rappresentanza o rappresentante di commercio (articolo 1752 del Codice Civile).

Le norme che si applicano ai rappresentanti di commercio sono identiche a quelle previste per gli agenti, come specificato di seguito.

Quali sono i diversi tipi di agenti?

Gli agenti possono essere distinti in monomandatari e plurimandatari.

Il monomandatario è vincolato a operare esclusivamente per un singolo preponente, mentre il plurimandatario ha la possibilità di rappresentare più preponenti, pur rispettando eventuali clausole di esclusiva.

Un agente può fare uso di un subagente per completare una parte del contratto. Il subagente agisce per conto di un altro agente, che rimane responsabile nei confronti del preponente. La subagenzia è un accordo legato al principale contratto di agenzia.

In genere, il subagente non ha il potere di rappresentare direttamente l’impresa preponente, a meno che quest’ultima non gli conferisca esplicitamente tale autorità (articolo 1745 del Codice Civile).

Qual è la distinzione tra il contratto di agenzia e il lavoro dipendente?

Il rapporto di agenzia è un tipo di lavoro autonomo, con disposizioni specifiche stabilite dalla legge. Viene definito “parasubordinato” per le sue somiglianze con il lavoro dipendente, specialmente per quanto riguarda la gestione delle controversie.

Il rapporto di agenzia si distingue dal lavoro subordinato per diversi elementi chiave, tra cui:

  1. Svolgimento di un’attività economica con mezzi propri: l’agente lavora per conto del preponente utilizzando i propri mezzi e una minima organizzazione (come locali, attrezzature d’ufficio, subagenti e altri collaboratori).
  2. Assunzione del rischio da parte dell’agente: l’agente, pur collaborando con il preponente, assume il rischio e fornisce le informazioni necessarie per valutare l’opportunità degli affari proposti.
  3. Margine di scelta dei clienti: l’agente gode di una notevole libertà nella selezione dei clienti. Non è vincolato a seguire un elenco fornito dal preponente per le visite.
  4. Libertà di itinerario: non esiste un obbligo di visitare la clientela quotidianamente. L’agente ha la libertà di pianificare i propri itinerari.

Questi fattori evidenziano chiaramente il concetto di agenzia come una forma di attività economica indipendente, sostenuta da precise garanzie legali.

Requisiti e procedure per avviare un’agenzia

Per avviare un’agenzia, è essenziale soddisfare due requisiti pratici stabiliti dalla legge (articolo 5 della Legge 204/85):

  1. Certificato penale pulito: l’agente non deve essere interdetto, inabilitato o condannato per una serie di reati, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Ciò include reati come omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e altri reati non colposi punibili con una pena detentiva di almeno 2 anni e massimo 5 anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.
  2. Qualifica professionale: l’agente deve soddisfare uno dei seguenti criteri:
    • Aver superato un corso professionale specifico istituito o riconosciuto dalle regioni.
    • Aver lavorato per almeno 2 anni come dipendente di un’impresa con la qualifica di viaggiatore/piazzista o in ruoli di vendita qualificati. Questa esperienza deve essere stata svolta, anche non in modo continuativo, entro i 5 anni precedenti la presentazione della segnalazione.
    • Aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado in un indirizzo commerciale o una laurea in materie commerciali o giuridiche.

Passaggi pratici prima di avviare l’attività come agente includono:

  1. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): l’agente deve presentare una SCIA in via telematica, compresa l’autocertificazione e le certificazioni che dimostrano il possesso dei requisiti richiesti, presso lo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune competente. Se i requisiti sono soddisfatti, lo SUAP rilascia automaticamente una ricevuta autorizzatoria, consentendo all’agente di avviare immediatamente l’attività.
  2. Iscrizione presso la CCIAA: la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) registra i dati dell’agente a seconda della modalità di svolgimento dell’attività:
    • Se l’attività è gestita come impresa, l’iscrizione avviene nel registro delle imprese.
    • Se l’attività è svolta in forma individuale, l’iscrizione avviene nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

La forma del contratto di agenzia

È consigliabile redigere il contratto di agenzia per iscritto, sebbene non sia obbligatorio per la sua validità.

Preferire la forma scritta è consigliabile per assicurare chiarezza e sicurezza. Inoltre, diventa essenziale per la documentazione e per garantire i diritti di entrambe le parti.

Le principali considerazioni riguardanti il contratto di agenzia sono:

  1. Preferenza per la forma scritta: anche se non obbligatoria, l’adozione della forma scritta nel contratto di agenzia è consigliabile poiché fornisce maggiore chiarezza e sicurezza.
  2. Richiesta di documentazione firmata: entrambe le parti hanno il diritto di richiedere un documento firmato che riporti il testo del contratto e le clausole aggiuntive. Questo serve come prova tangibile degli accordi concordati.
  3. Prova dell’esecuzione del contratto: la forma scritta diventa essenziale per dimostrare l’esistenza e l’esecuzione del contratto di agenzia, fornendo una base documentale chiara e evitando ambiguità.
  4. Utilizzo di documenti unilaterali come prova: è possibile dimostrare l’esistenza del contratto anche attraverso documenti provenienti da una sola parte, come le fatture di pagamento delle provvigioni, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4, ACOM. Ciò offre flessibilità nella dimostrazione dell’accordo.

In poche parole, l’inclusione della forma scritta nel contratto di agenzia non solo garantisce la sua legalità, ma semplifica anche la gestione e la dimostrazione dei termini concordati tra le parti.

Il Patto di prova

Nel contratto di agenzia, sia che sia a tempo determinato o indeterminato, è consentito prevedere un periodo di prova, durante il quale le parti possono risolvere il contratto senza dover dare preavviso o pagare una compensazione. Tuttavia, è fondamentale che il periodo di prova sia limitato al tempo necessario affinché le parti possano valutare se desiderano proseguire con il rapporto lavorativo in modo definitivo o risolverlo.

È importante notare che questa regola non è considerata vessatoria e quindi non richiede un’approvazione scritta esplicita. Inoltre, il patto di prova non può essere formulato in modo tale da ledere i diritti dell’agente in violazione del diritto comunitario. Ciò implica che, se si verificano le condizioni necessarie, l’agente ha comunque diritto a una compensazione nel caso in cui il contratto venga risolto durante il periodo di prova.

La clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia: procedure e giustificazioni

Una clausola risolutiva espressa può essere inclusa nel contratto di agenzia per disciplinare specifiche situazioni di inadempimento, come la violazione dell’esclusiva o il mancato raggiungimento di un certo volume di affari. Nel caso in cui il preponente decida di terminare il contratto di agenzia senza preavviso, in base a tale clausola, il giudice deve sempre verificare se vi sia effettivamente stata un’inadempienza da parte dell’agente che possa giustificare la risoluzione. In altre parole, l’inadempienza dell’agente deve costituire una giusta causa per la risoluzione del contratto, come stabilito dagli articoli 2119 del Codice Civile.

La garanzia nei contratti di agenzia: condizioni e limiti

Le parti possono accordarsi di volta in volta su una forma di assicurazione (articolo 1746, comma 3, del codice civile) per garantire il successo di affari specifici di notevole importanza, a patto che siano rispettati determinati requisiti:

  • L’assicurazione non deve superare l’importo della commissione relativa all’affare in questione;
  • Deve essere previsto un compenso supplementare per l’agente.

Tuttavia, la legge vieta l’istituzione di una responsabilità generale dell’agente nel caso in cui i clienti che ha procurato non paghino (pratica nota come “star del credere”). Tuttavia, l’agente ha il privilegio di scegliere liberamente di adottare questa tipologia di assicurazione per favorire la stipula di un contratto con un cliente considerato insolvente dal mandante e con cui non intende negoziare. In questo caso, la clausola dello “star del credere” è ritenuta legittima solo se l’assicurazione per l’inadempimento del terzo è offerta spontaneamente, senza pressioni da parte del preponente, e con l’unico obiettivo di convincere il terzo a concludere l’affare (Corte di Cassazione, 31 ottobre 2016, n. 21994).

Patto di non concorrenza e sue implicazioni

Nel contratto di agenzia, è possibile inserire un accordo di non concorrenza al termine del mandato per evitare che l’agente assuma incarichi che competono con quelli precedentemente svolti per il preponente (in base all’articolo 1751 bis del codice civile). Questo accordo può essere stabilito all’inizio del rapporto di agenzia, durante il mandato stesso o al suo termine.

Secondo l’Associazione Consulenti di Marketing (ACOM), la clausola di non concorrenza può essere inclusa solo all’inizio del rapporto di agenzia.

I termini per l’impedimento della concorrenza dopo la conclusione del contratto sono i seguenti:

  • Deve essere scritto;
  • Deve riguardare la stessa area geografica, clientela e tipologia di beni o servizi del contratto di agenzia (sarà considerato nullo se riguarda una parte eccessiva);
  • Può durare al massimo 2 anni.

L’accettazione di questo accordo comporta il pagamento di un’indennità al momento della risoluzione del contratto, indipendentemente dalla provvigione. Non è necessario specificare esplicitamente l’importo dell’indennità nel contratto, ma se non è specificato, l’agente ha il diritto di richiederlo al termine del rapporto.

Se il contratto non è regolato dagli Accordi Economici Collettivi (AEC), l’importo dell’indennità deve essere concordato tra le parti. In caso di mancato accordo, il giudice determina l’importo in modo equo.

Nel caso in cui l’agente violi il patto, il preponente ha i seguenti diritti:

  • Può richiedere il rimborso degli importi già pagati a causa della violazione;
  • Può richiedere il risarcimento dei danni subiti, che può essere stabilito tramite una penale nel contratto;
  • Può richiedere l’esecuzione specifica del patto, ovvero impedire all’agente di lavorare per un nuovo preponente, di solito attraverso un’azione legale.

Clausola del diritto di esclusiva

Il diritto di esclusiva, stabilito dall’articolo 1743 del codice civile, viene considerato operativo per gli affari previsti nel contratto di agenzia, a meno che non sia diversamente specificato. Questo implica che l’agente si impegna a non assumere incarichi concorrenti con il preponente, mentre quest’ultimo si impegna a non avvalersi di altri agenti contemporaneamente nella stessa zona e settore.

Le parti hanno la facoltà di derogare al diritto di esclusiva attraverso una clausola esplicita o mediante comportamenti che dimostrano una deroga implicita. Se il preponente viola il diritto di esclusiva, l’agente ha il diritto di ricevere comunque la provvigione anche per i contratti conclusi senza il suo intervento. Invece, se è l’agente a infrangere il diritto di esclusiva, il preponente ha il diritto di rescindere il contratto.

Procedure di riscossione dei crediti

Nel contesto del contratto di agenzia, l’agente ha il diritto di riscuotere i crediti del preponente solo se questa disposizione è stata concordata per iscritto al momento della stipula del contratto. In mancanza di un accordo formale, l’agente non ha diritto a compensi per il servizio di riscossione (articolo 1744 del codice civile). Tuttavia, se l’agente decide comunque di svolgere tale attività, può richiedere un compenso attraverso un’azione legale basata sull’arricchimento senza causa.

Qualsiasi modifica al contratto deve essere concordata tra le parti, a meno che gli Accordi Economici Collettivi (AEC) non prevedano disposizioni diverse. Le modifiche relative agli elementi contemplati negli AEC possono essere apportate anche unilateralmente, previa notifica scritta.

Gli adempimenti del preponente

Il preponente è tenuto a notificare l’avvio del rapporto di agenzia al Ministero del Lavoro tramite mezzi telematici, conformemente alle procedure stabilite per tutti i datori di lavoro.

Gli obblighi dell’agente

Mentre il contratto è in corso, l’agente ha l’obbligo di salvaguardare gli interessi del soggetto preponente agendo in modo leale e in buona fede. Deve attenersi alle istruzioni fornite e fornire dettagli sulle condizioni di mercato nella zona assegnata, insieme ad altre informazioni rilevanti per valutare l’opportunità di un affare (articoli 1746 e 1747 del codice civile).

Le parti possono anche imporre all’agente ulteriori obblighi, che possono riguardare la visita ai clienti, la compilazione di report sulle visite e le relative scadenze. In caso l’agente non possa adempiere al suo incarico, deve informare immediatamente il preponente.

Conseguenze della violazione degli obblighi dell’agente

In caso di violazione degli obblighi da parte dell’agente, il preponente ha il diritto di richiedere un risarcimento danni e, in situazioni gravi, può recedere dal contratto per giusta causa. Al fine di evitare controversie, di solito viene inclusa nel contratto una clausola che specifica la quantità minima di contratti che l’agente deve completare entro un certo periodo di tempo. Il mancato rispetto di questo numero può dare al preponente il diritto di recedere dal contratto per giusta causa.

Gli obblighi del preponente

Il preponente deve comportarsi in modo leale e in buona fede, collaborando con l’agente per consentirgli di adempiere correttamente al contratto (articolo 1749 del codice civile). È necessario fornire all’agente tutta la documentazione richiesta e le informazioni rilevanti per completare il contratto.

Nel caso in cui il volume di affari non raggiunga le previsioni dell’agente, è necessario che il preponente informi prontamente l’agente. Secondo le disposizioni dell’accordo europeo sul commercio (AEC), se il preponente non fornisce una risposta entro un determinato periodo in merito all’accettazione o al rifiuto del cliente, ciò viene considerato come un’implicita accettazione.

In altre parole, il preponente deve comunicare tempestivamente all’agente l’accettazione o il rifiuto del cliente, nonché l’eventuale mancata conclusione di un affare negoziato dall’agente. Queste informazioni sono fondamentali poiché hanno un impatto sul diritto dell’agente di ricevere le commissioni. Secondo le clausole AEC, se il principale non comunica con l’agente entro un determinato periodo dopo aver ricevuto la proposta, questa mancanza di comunicazione viene considerata come un’accettazione implicita. Tuttavia, le parti possono stabilire tempi differenti per accettare o respingere le proposte in base al contratto individuale.

Determinazione del compenso dell’agente

L’agente riceve un compenso sotto forma di provvigioni, che rappresenta una percentuale calcolata sul valore dei contratti conclusi grazie al suo intervento.

Condizioni per il diritto alla provvigione

Il compenso spetta all’agente quando il preponente conclude l’affare ottenuto dall’agente stesso. Questo diritto sussiste a condizione che l’affare sia stato chiuso grazie agli sforzi promozionali dell’agente, indipendentemente dall’esito finale dell’affare stesso, purché il cliente sia tenuto a pagare il prezzo concordato.

Clausola “buon fine” e provvigioni ridotte

Di solito, nel contratto di agenzia viene inclusa una clausola chiamata “buon fine”, che stabilisce che il preponente pagherà le provvigioni solo dopo che il cliente avrà effettivamente pagato il prezzo concordato. Se il contratto non viene eseguito completamente, l’agente ha comunque diritto a una provvigione ridotta per la parte dell’affare non completata.

Situazioni di insolvenza parziale del cliente

Nel caso in cui il cliente non paghi integralmente a causa di una insolvenza parziale, l’agente ha diritto a ricevere una provvigione parziale, a condizione che il preponente subisca una perdita inferiore alla provvigione relativa al pagamento ricevuto. Se l’insolvenza del cliente rappresenta meno del 15% del valore del contratto, l’agente ha diritto alla provvigione sul pagamento ricevuto.

Prove e contenzioso

Nel caso in cui sorgano controversie riguardanti il diritto alla commissione, l’agente dovrà dimostrare che gli affari che ha promosso siano stati conclusi con successo o che il mancato pagamento sia da imputare al preponente. È fondamentale che l’agente presenti prove della conclusione dei contratti promossi e dettagli specifici sulle transazioni. Il giudice non potrà compensare la mancanza di prove mediante valutazioni equilibrate o richieste generiche di documentazione aziendale da parte del mandante.

Maturazione della provvigione per l’agente

La provvigione per l’agente diviene effettiva quando il preponente o il terzo eseguono o devono eseguire la prestazione come stabilito nel contratto. Questo avviene al momento in cui il preponente ha adempiuto o dovuto adempiere alla sua parte del contratto, oppure quando il terzo ha eseguito o dovuto eseguire la prestazione, qualora il preponente abbia già soddisfatto il proprio impegno.

La quantità della commissione viene stabilita d’accordo tra le parti e viene calcolata in base alla somma complessiva delle fatture emesse ai clienti, escludendo sconti e costi aggiuntivi.

Le commissioni devono essere versate al rappresentante entro l’ultima giornata del mese successivo al trimestre in cui sono state accumulate, al netto di tasse e contributi. Il mandante deve fornire al rappresentante un estratto conto entro lo stesso termine, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo delle commissioni. Se il rappresentante non presenta reclami entro 30 giorni, l’estratto conto sarà considerato definitivamente accettato.

Gestione degli anticipi e prescrizione delle provvigioni

L’agente ha il diritto di ricevere anticipi sulle provvigioni maturate in base agli accordi europei sul commercio. Per l’AIND, gli anticipi possono arrivare fino al 70% del credito. Nel caso in cui il pagamento sia previsto alla consegna dei lavori, l’agente può chiedere degli acconti fino al 50% o al 35%, a seconda delle scadenze di pagamento.

Le richieste di provvigioni devono essere presentate entro un periodo di 5 anni dalla nascita del diritto.

La prescrizione delle provvigioni non viene interrotta durante il rapporto di agenzia.

Politiche di prezzo e interventi commerciali

Durante la firma del contratto, è vietato all’agente concedere sconti sul prezzo di listino. Solo il preponente ha il diritto di concedere sconti, e l’agente può farlo solo previo consenso del preponente. In aggiunta, i bonus legati alle modalità di pagamento non possono essere esclusi dalla determinazione delle commissioni dell’agente.

Interruzione temporanea del rapporto di agenzia

Durante un periodo determinato, il rapporto d’agenzia può essere temporaneamente sospeso secondo i termini stabiliti dagli accordi europei sul commercio. Questa sospensione può verificarsi nei seguenti scenari:

  1. Assenza per malattia o infortunio: Uno dei contraenti può richiedere la sospensione del rapporto per un massimo di sei mesi a causa di malattia o infortunio. Durante questo periodo, il datore di lavoro non ha il diritto di porre fine al contratto e l’agente non ha diritto alle commissioni per le transazioni concluse.
  2. Gravidanza e post-partum: L’agente può richiedere la sospensione del rapporto fino a un massimo di dodici mesi, compreso il periodo del parto. Durante questa fase, il datore di lavoro deve assicurare che il mandato d’agenzia sia mantenuto, prendendo il controllo direttamente o affidandolo ad altri. Durante questo periodo, l’agente non ha diritto alle commissioni, a meno che gli ordini non siano stati effettuati durante la sospensione a causa del lavoro svolto precedentemente.

Se si verifica un’interruzione della gravidanza, l’agente ha il diritto di chiedere una pausa fino a un massimo di cinque mesi.

Risoluzione delle dispute

Le dispute legate al rapporto d’agenzia sono regolate dalla legge (art. 409, c3, c.p.c.) e competono al giudice del lavoro nel luogo di residenza dell’agente, soprattutto quando l’attività svolta dall’agente è principalmente di natura personale.

Tuttavia, se l’agente opera con una significativa presenza di risorse e collaboratori, la giurisdizione del giudice del lavoro può non essere applicabile.

Nel caso di dispute riguardanti agenti costituiti come entità societarie, la competenza legale può variare a seconda dei casi.

Differenze tra ruoli professionali nei contratti di agenzia

È fondamentale distinguere l’agente da altre figure professionali come mediatori, commissionari e concessionari. Queste figure godono di tutele minime secondo il Jobs Act e vengono considerate autonomi a meno che non esercitino attività imprenditoriali.

Mediatore

Il mediatore è un professionista autonomo che facilita la conclusione di affari mettendo in contatto diverse parti interessate. Non essendo vincolato da rapporti di dipendenza o rappresentanza, il mediatore opera in modo imparziale e ha diritto a un compenso solo se l’affare si conclude grazie al suo intervento.

Il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando la sua attività è determinante per la conclusione dell’affare, anche se quest’ultimo viene concluso da sostituti delle parti coinvolte. Tuttavia, è importante notare che il suo coinvolgimento diretto nelle trattative non influisce sul diritto alla provvigione.

Al contrario, se le trattative iniziate con il mediatore non portano a risultati positivi e l’affare viene concluso indipendentemente dal suo intervento, il mediatore non ha diritto a una provvigione.

La prestazione del mediatore può anche limitarsi al semplice suggerimento di un contraente. La chiarezza sui suoi diritti e il suo ruolo sono fondamentali per garantire una corretta applicazione delle normative.

Procacciatore d’affari

Il procacciatore d’affari è una figura unica nel contesto lavorativo, non definita chiaramente né dal codice civile né da altre normative. Questa figura svolge la propria attività senza essere vincolata da dipendenza o direzione del committente, caratterizzandosi per diversi aspetti:

  1. Occasionalità: il procacciatore trasmette occasionalmente al committente singole proposte d’affari senza un obbligo preventivo da parte di quest’ultimo di accettarle. Anche se possono essere promossi diversi affari nel tempo, ogni incarico viene gestito singolarmente, senza una stabilità formale nel rapporto (Cass. sentenza n. 3043/1977).
  2. Discontinuità: la sua attività si svolge periodicamente nel tempo su iniziativa propria e non per necessità giuridica, pur mostrando un certo grado di continuità nella pratica (Cass. sent. n. 1441/2005).
  3. Assenza di predeterminazione territoriale: non esiste un’indicazione precisa del territorio in cui deve operare il procacciatore, differenziandosi così dagli agenti che di solito hanno una zona di competenza specifica (Cass. sentenza n. 5322/1989).
  4. Assenza di vincoli di fedeltà: il procacciatore è libero di agire a favore di chiunque e non ha l’obbligo di fedeltà verso un unico committente. Inoltre, non è responsabile dell’esecuzione del contratto o della solvibilità del cliente segnalato, agendo in base al proprio interesse economico (Cass. sentenza n. 3043/1977).
  5. Impossibilità di formalizzare il rapporto: non è possibile formalizzare il rapporto con un vero e proprio contratto, anche se può essere supportato da una lettera di incarico, a causa della natura instabile e discontinua del rapporto (Cass. sentenza n. 1441/2005).

Le regole che si applicano al rapporto di procacciamento d’affari sono analoghe a quelle relative al contratto di agenzia che non presuppongono una stabilità e predeterminazione nel rapporto. Tuttavia, alcune disposizioni non si applicano, come l’indennità di mancato preavviso e altre normative specifiche.

Viaggiatori, Piazzisti e Commissionari

I viaggiatori e i piazzisti sono figure professionali che operano all’interno di un contesto aziendale come dipendenti, ricevendo una retribuzione stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile al settore.

Il viaggiatore promuove gli affari dell’azienda presso cui è impiegato, seguendo le istruzioni e gli ordini impartiti dal suo datore di lavoro.

Diversamente, il piazzista vende determinati prodotti in una zona geografica prestabilita e può essere autorizzato dal datore di lavoro a collaborare con diverse aziende.

Entrambi questi profili sono soggetti alle normative che regolano i lavoratori dipendenti, ad eccezione dei limiti legali sull’orario di lavoro. La definizione di “commesso viaggiatore” è oggetto di dibattito giurisprudenziale: alcune sentenze considerano tali solo coloro che viaggiano esclusivamente per vendere prodotti aziendali, mentre altre includono anche coloro che svolgono attività accessorie al commercio dell’azienda preponente (Cass. sent. n. 9936/1991; Cass. sentenza n. 11261/1998).

Il commissionario, invece, è un lavoratore autonomo che agisce per conto e nell’interesse di un’altra parte, vendendo o acquistando beni. Durante le transazioni, il commissionario si comporta come se fosse il compratore con il venditore e il venditore con l’acquirente. A differenza degli agenti, il commissionario è responsabile dello star del credere e viene remunerato attraverso una provvigione.

Concessionario

Il concessionario è un imprenditore specializzato nella rivendita di prodotti, acquistando merce e successivamente rivendendola senza divulgare informazioni sul produttore originale. Tipicamente, il concessionario opera in un’area geografica specifica. Questo tipo di accordo contrattuale si discosta dal contratto di agenzia poiché, nonostante preveda una collaborazione tra il concedente e il concessionario, tale collaborazione non costituisce un elemento fondamentale (Cass. sentenza n. 20106/2009; Trib. Perugia sentenza n. 932/2020).

Le disposizioni del contratto di somministrazione (articoli 1559 e seguenti del codice civile) trovano applicazione anche nel contesto della concessione di vendita.

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