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Stalking online: anche i post indiretti sono cyberstalking?

Ragazzo spaventato legge post social minacciosi sul computer

Il cyberstalking è una nuova forma di stalking che si manifesta attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, come i social media, le email e altri dispositivi elettronici. Si differenzia dal cyberbullismo, che si concentra principalmente sull’umiliazione e sulla molestia di individui, spesso in età scolare, mentre il cyberstalking è caratterizzato da condotte reiterate e persecutorie che mirano a causare un grave stato di ansia o di paura nella vittima, tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica o quella di un proprio congiunto. Lo stalking, sia online che offline, include atti persecutori come la sorveglianza, le minacce e le molestie dirette o indirette.

Quindi: anche i post indiretti sono cyberstalking? È importante sottolineare che, secondo la definizione di cyberstalking, anche post indiretti pubblicati sui social media possono essere considerati atti persecutori, se sono tali da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva.

Questo aspetto estende la portata del reato di stalking anche in contesti digitali dove le comunicazioni non sono rivolte direttamente alla vittima ma vengono comunque percepite come minacciose, configurando così il reato di cyberstalking.

Definizione di cyberstalking

Come abbiamo detto, il cyberstalking è un reato che consiste nell’atto di molestare, perseguitare o minacciare una persona attraverso l’utilizzo di strumenti informatici o telematici, come i social network, le email e le app di messaggistica. Secondo la definizione di cyberstalking, lo stalker online agisce tramite una serie di condotte reiterate e persecutorie che possono includere l’invio incessante di messaggi, la pubblicazione di post minacciosi, e la diffusione di informazioni personali o false.

Queste azioni sono tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il reato di stalking viene punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, secondo l’articolo 612-bis del codice penale, qualora il fatto costituisca più grave reato.

Come riconoscere il cyberstalker: comportamenti dello stalker online

I comportamenti tipici di uno stalker online includono il controllo ossessivo della presenza online della vittima, la creazione di falsi profili per diffondere online contenuti offensivi e molesti particolarmente insistenti, e il contatto ripetuto con amici o parenti della vittima, spesso per ottenere informazioni personali. Queste azioni rientrano nel cyberstalking e possono causare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia, influenzando negativamente la vita quotidiana.

Un cyberstalker può monitorare i movimenti della vittima sui social media, fare commenti minacciosi o insinuanti, e inviare messaggi intimidatori anche in maniera indiretta, creando così una vera e propria escalation di persecuzione online.

Quando i post sui social diventano minaccia?

I post indiretti possono svolgere un ruolo significativo nel configurare il reato di cyberstalking. Anche se non esplicitamente diretti alla vittima, questi post possono contenere messaggi minacciosi o allusioni che la vittima percepisce come pericolosi, causando ansia o paura. Questo tipo di comunicazione può avvenire attraverso:

  • Post sui social media: Pubblicazioni sul proprio profilo che contengono minacce velate, riferimenti a situazioni conosciute solo dalla vittima o frasi che, sebbene non menzionino direttamente la vittima, sono facilmente riconoscibili da lei.
  • Commenti e reazioni: Interazioni sui post di altri utenti che alludono alla vittima in modo negativo o intimidatorio.
  • Utilizzo di immagini o simboli: Pubblicazione di contenuti visivi che possono essere interpretati come minacce dalla vittima, come foto di luoghi frequentati dalla vittima o simboli che richiamano esperienze personali condivise con lo stalker.

L’importanza della percezione della vittima di cyberstalking è centrale nel configurare il reato. Anche in assenza di un destinatario diretto, ciò che conta è l’effetto sulla vittima, che può sviluppare un perdurante e grave stato di ansia o paura, alterando le proprie abitudini di vita. Questo accade perché la comunicazione indiretta può comunque essere sufficiente a ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità o quella dei suoi cari.

La Cassazione ha chiarito che, per il reato di cyberstalking, è sufficiente che i contenuti minacciosi siano conoscibili dalla vittima, anche tramite terzi, e non è necessario che siano rivolti esplicitamente a lei. In questo contesto, lo stalking online diventa un reato a forma libera, dove la percezione della minaccia è altrettanto rilevante quanto il mezzo utilizzato per perpetrarla.

Il cyber stalking e la Cassazione

In diversi casi giuridici reali, i post indiretti sono stati considerati atti di cyberstalking, dimostrando come anche la comunicazione non esplicitamente diretta possa configurare il reato. La giurisprudenza ha trattato numerosi esempi di comportamenti online che, pur non rivolgendosi direttamente alla vittima, hanno generato una percezione di minaccia e paura sufficiente a integrare il reato di cyberstalking.

Un esempio significativo è rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 33986/2024, che ha fornito importanti chiarimenti sulla definizione di cyberstalking:

Due principi chiave della sentenza:

  • Numero minimo di atti: È sufficiente la pubblicazione di soli due post per configurare il reato di cyberstalking, dimostrando che non è necessaria una serie lunga di atti persecutori per essere considerati tali.
  • Conoscibilità della minaccia: Non è necessario che le minacce siano indirizzate direttamente alla vittima; anche post indiretti, se conoscibili dalla vittima tramite terzi, possono costituire reato.

La sentenza sottolinea l’importanza della “reiterazione” delle condotte. La reiterazione non deve essere intesa necessariamente come una lunga sequenza di comportamenti minacciosi, ma può essere costituita anche da un numero ridotto di atti, purché sufficientemente gravi e persistenti.

In poche parole: Il reato di cyberstalking può essere configurato anche con pochi post che, se molesti e minacciosi, causano un perdurante e grave stato di ansia o paura nella vittima.

Questa interpretazione estensiva del reato riflette la capacità della giurisprudenza di adattare le norme alle nuove forme di comunicazione e molestie online, garantendo protezione alle vittime di cyberstalking anche quando le minacce non sono esplicitamente indirizzate a loro ma sono comunque percepite come tali.

Vittima di cyberstalking: impatti e cambiamenti nelle abitudini di vita

Il cyberstalking ha effetti profondi e complessi sulla vita delle vittime, influenzando sia il loro benessere psicologico che la loro routine quotidiana. Gli effetti psicologici includono:

  • Ansia e paura: Le vittime possono sperimentare un grave stato di ansia o paura, che può manifestarsi in attacchi di panico, insonnia e una continua preoccupazione per la propria sicurezza.
  • Depressione e isolamento: Il continuo stress e la minaccia percepita possono portare a stati depressivi e a un isolamento sociale, dove le vittime si allontanano da amici, familiari e attività sociali per evitare ulteriori contatti con lo stalker.

Sul piano pratico, le vittime di cyberstalking possono modificare significativamente le proprie abitudini quotidiane in risposta alle minacce online:

  • Modifica dei percorsi abituali: Per evitare di essere localizzati o sorvegliati, le vittime possono cambiare i loro percorsi abituali, come le strade percorse per andare al lavoro o a casa.
  • Sicurezza online: Possono adottare misure di sicurezza online più rigorose, come la modifica delle impostazioni di privacy sui social media, l’uso di pseudonimi o l’adozione di strumenti di protezione come le VPN.
  • Cambiamenti nel comportamento: Le vittime potrebbero limitare la propria attività sui social network o evitare di pubblicare informazioni personali per ridurre il rischio di ulteriori molestie.

Punti chiave: aspetti legali e pratici

  • Cyberstalking è una nuova forma di stalking che utilizza strumenti informatici e social media per molestare e minacciare.
  • Codice penale (articolo 612-bis): Regola il reato di cyberstalking con pene severe, inclusa la reclusione da un anno a sei anni per chi commette atti persecutori attraverso strumenti informatici o telematici.
  • Grave stato di ansia, paura ovvero da ingenerare un fondato timore e alterazione delle proprie abitudini di vita sono elementi essenziali per configurare il reato.
  • Cassazione: Ha stabilito che anche i post indiretti sui social media possono costituire atto persecutorio se generano una reazione tale da fare temere alla vittima conseguenze spiacevoli.
  • Post: Anche se non direttamente rivolti alla vittima, i post offensivi e molesti particolarmente insistente e intimidatorio possono configurare il reato di cyberstalking.
  • Molestia e comportamento del cyberstalker: Considerati come elementi chiave per il reato, che può essere commesso anche se le minacce non sono esplicitamente dirette.
  • Condotte reiterate: Possono causare un perdurante e grave stato di ansia e alterare le proprie abitudini di vita.
  • Punto di vista criminologico: Essenziale per comprendere l’impatto del cyberstalking.
  • Querela: Può essere presentata anche se il comportamento molesto avviene tramite altri dispositivi elettronici o identità online.
  • Propria sicurezza fisica: Le vittime possono vedere la loro vita modificata in modo sostanziale, evidenziando l’importanza di una risposta legale adeguata e tempestiva.

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