Dopo i recenti eventi commemorativi relativi ad Acca Larentia dello scorso 7 gennaio, culminati con il saluto fascista da parte di diversi manifestanti in posizione militare, il dibattito sulla definizione dell’apologia del fascismo è tornato in primo piano nei media nazionali. Questo dibattito è stato alimentato anche dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la ricostituzione, in qualsiasi forma, del partito fascista sciolto. Dopo diverse decisioni contrastanti, la questione è stata risolta dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2023.
Commemorazione di Acca Larentia
Il 7 gennaio, come tradizione nel quartiere Tuscolano alla periferia di Roma, si è tenuta la commemorazione degli eventi avvenuti in via Acca Larentia, ex sede del Movimento Sociale Italiano. Questo luogo ricorda gli eventi di 45 anni fa, quando due membri del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, persero la vita, insieme a Stefano Recchioni della destra sociale, durante scontri con le forze dell’ordine.
Come accadeva in passato, anche quest’anno si è tenuta una manifestazione parallela con saluti romani, distinta da quella ufficiale che ha visto la partecipazione delle istituzioni nella mattinata. Attualmente, cinque persone sono state denunciate per i fatti, mentre almeno un centinaio di manifestanti sono stati identificati, anche grazie alla collaborazione tra la Digos di Roma e altre questure, poiché gruppi di estrema destra provenienti da diverse città hanno partecipato al corteo.
Le autorità giudiziarie ora devono decidere se aprire un’indagine formale per apologia del fascismo, basandosi sugli elementi raccolti, tra cui i filmati delle telecamere che hanno registrato l’evento, che ha visto la partecipazione di circa mille persone, in gran parte militanti di estrema destra, alcuni legati a Casapound, Forza Nuova e Blocco Studentesco, oltre a sostenitori ultrà, soprattutto della Lazio. Tutti i partecipanti erano a volto scoperto e già noti agli investigatori che si occupano degli ambienti della destra romana.
Durante il rito commemorativo, che si è svolto nel piazzale antistante l’ex sede dell’MSI, caratterizzato dalla presenza di una grande croce celtica dipinta a terra, i partecipanti hanno eseguito il rituale del “presente” in onore dei “camerati caduti”, come recita una lapide affissa nella piazza dal 2012, attribuendo le morti alle forze comuniste e statali.
Per questo anniversario, si stima che abbiano partecipato circa mille persone, con un picco di tremila nel 2018, durante il mandato di Gentiloni come premier. Lo scorso anno, la partecipazione si aggirava sulle duemila persone, mentre nel 2022, sotto il governo di Mario Draghi, furono registrati circa ottocento partecipanti. Anche durante la pandemia di Covid, nel 2021, circa seicento persone presero parte alla commemorazione, segnando un minimo di partecipazione quando Giuseppe Conte era premier, con circa 1.140 presenti nel 2020. Nel 2017, sotto il governo Gentiloni, furono registrati circa duemila partecipanti, mentre negli anni precedenti con Renzi e Letta alla guida del governo, le presenze oscillarono tra le 600 e le 1200 persone.
Cos’è il reato di apologia del fascismo
L’apologia del fascismo consiste nell’insieme di atti e comportamenti volti alla ricostituzione del partito fascista, un reato introdotto per la prima volta con la legge 20 giugno 1952, n. 645, nota come “legge Scelba”. Secondo questa normativa, la ricostituzione del partito fascista deve essere promossa da un gruppo di almeno cinque persone che mirano a sovvertire l’ordine democratico della Repubblica mediante l’uso della violenza, minacciando le libertà e i principi fondamentali della stessa, glorificando eventi, figure e comportamenti associati al partito fascista.
Questa legge prevede sanzioni che possono arrivare fino a un anno e sei mesi di reclusione o una multa fino a 6.000 euro per coloro che propagandano idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, o che istigano o commettono atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Inoltre, prevede una reclusione da sei mesi a quattro anni per coloro che incitano o commettono violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Tuttavia, l’applicazione di tali pene deve essere bilanciata con il diritto costituzionalmente protetto alla libertà di espressione, garantito dall’articolo 21 della Costituzione. Pertanto, il giudizio finale spetta al giudice, che valuta il caso specifico determinando se si tratta di un reato o dell’esercizio legittimo di un diritto inviolabile.
In aggiunta alla punizione per la riorganizzazione del partito fascista sciolto, la legge condanna anche qualsiasi forma di esaltazione dei principi, dei metodi e degli eventi del fascismo, inclusi coloro che adottano tali comportamenti tramite associazioni o partiti.
Gli articoli 2 (Mancino) e 5 della legge Scelba
Le Sezioni Unite della Cassazione supportano una linea rigorosa: condannano le manifestazioni che riproducono i rituali del partito fascista. Secondo questa interpretazione, il comportamento tenuto durante una manifestazione pubblica che coinvolge il rispondere alla “chiamata del presente” e il gesto del “saluto romano”, rituali che richiamano la gestualità del partito fascista, costituisce un reato, a meno che non sia di natura commemorativa.
Perché il gesto del saluto romano sia perseguito penalmente, dovrebbe essere accompagnato dall’intenzione di ricostituire il partito fascista, un elemento difficile da dimostrare e perseguire.
Questa condotta può rientrare nell’ambito degli illeciti previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 205/1983, convertito nella legge n. 205/1993 (nota come legge Mancino), o dall’articolo 5 della legge n. 645/1952 (nota come legge Scelba).
Secondo le Sezioni Unite Penali (informazione provvisoria n. 1/2024), “costituisce reato ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, quando, considerando tutte le circostanze del caso, sia idoneo a rappresentare un concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione”.
Inoltre, “a determinate condizioni, può configurarsi anche il reato previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che promuovono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
I due reati non hanno una relazione di specialità e possono concorrere sia materialmente che formalmente, a condizione che siano presenti i presupposti di legge.
Quanto all’articolo 5 della legge Scelba, stabilisce che “chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista o di organizzazioni naziste, è punito con la reclusione fino a tre anni e una multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti dall’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni”.
Punti chiave della decisione delle sezioni unite
La decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno reso una decisione riguardante il saluto romano durante le manifestazioni pubbliche. La condotta durante tali eventi, che include la risposta alla “chiamata del presente” e il gesto del “saluto romano”, è stata oggetto di valutazione.
Il saluto romano come potenziale reato
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, il saluto romano può costituire reato se eseguito in contesti che indicano un pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista. Questo giudizio è basato sull’interpretazione della legge Scelba.
Legge Mancino e il saluto romano
La legge Mancino può anch’essa essere applicata al saluto romano se associato a manifestazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Coesistenza dei due delitti
Le Sezioni Unite confermano che entrambi i reati, legge Scelba e legge Mancino, possono coesistere e concorrere nella stessa condotta, se sussistono i requisiti specificati dalle rispettive leggi.
Revisione di sentenze precedenti
La decisione precedente che qualificava i fatti come reato secondo la legge Mancino è stata annullata e rinviata per un nuovo esame. Le Sezioni Unite hanno ribadito l’importanza di valutare attentamente il pericolo di riorganizzazione del fascismo.
Esclusioni dal reato
Il saluto romano non costituisce reato se non vi è l’intenzione di ricostituire il partito fascista o di promuovere discriminazioni. Può essere permesso in contesti commemorativi specifici, e spetta alla magistratura dimostrare la presenza di elementi criminali. Inoltre, in Italia, le opinioni non sono punibili.
