L’evoluzione del concordato preventivo ha subito diverse modifiche che hanno influenzato il suo carattere e la sua applicabilità nel tempo. Prima delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 35/2005, in particolare, il concordato preventivo era visto come un mezzo per prevenire il fallimento. Era disponibile per gli imprenditori che potevano dimostrare di poter fornire un soddisfacimento significativo ai creditori.
Cos’è il concordato preventivo
Il concordato preventivo rappresenta un metodo legale per gestire le difficoltà finanziarie di un’azienda. Si realizza attraverso la negoziazione di accordi con i creditori, che vengono formalizzati sotto la supervisione del tribunale.
Requisiti soggettivi
Prima della riforma attuata con il d.l. 35/2005, un imprenditore insolvente, che altrimenti sarebbe stato dichiarato fallito, poteva presentare un concordato preventivo, purché soddisfacesse determinati criteri soggettivi. Era necessario garantire ai creditori privilegiati il pieno soddisfacimento dei loro crediti e ai creditori chirografari il pagamento di almeno il 40% del debito.
In questo nuovo contesto, il recupero dell’azienda non era più rilevante per legge. Gli interessi dei creditori venivano considerati solo in via secondaria. Inoltre, le condizioni negoziate nel concordato erano limitate dal principio di equità tra i creditori. Il giudice aveva un ruolo significativo, poiché doveva valutare le proposte del debitore e sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dei creditori.
Interesse del creditore
Con la riforma del 2005, si è superata definitivamente la concezione del concordato preventivo come un “beneficio” per l’imprenditore. Con l’eliminazione dei requisiti soggettivi di ammissibilità e della necessità di dimostrare meritevolezza, è emersa la priorità dell’interesse dei creditori e, di conseguenza, della salvaguardia delle attività produttive.
In questa prospettiva innovativa rispetto alla normativa precedente, si valorizza l’autonomia delle negoziazioni concordatarie come mezzo per risolvere le crisi aziendali. Queste crisi non devono necessariamente culminare nell’insolvenza, e di conseguenza il ruolo del giudice è stato ridimensionato: ora agisce principalmente come garante della legalità e come mediatore in controversie.
Così, nel decennio successivo, il concordato preventivo è stato sottoposto a una prova severa in un contesto economico-finanziario segnato da criticità nazionali e internazionali, esplose pochi anni dopo la riforma del 2005. Nonostante le sfide macroeconomiche, questa fase si è rivelata “opportuna” per l’ampia adozione del concordato preventivo in molte aziende, anche se molte di queste erano in situazioni di dissesto insolubile, dove la procedura di fallimento sarebbe stata probabilmente più adatta a garantire la soddisfazione dei creditori.
La continuità aziendale
Per prevenire il proliferare di procedure di concordato presentate in contesti con poche prospettive di recupero, è stato introdotto il d.l. 83/2012, noto come Decreto Sviluppo, successivamente convertito nella legge 134/2012.
Questo decreto ha introdotto il concetto di concordato con continuità aziendale, basato sul principio del massimo beneficio per i creditori. Da un lato, questo limita la presentazione di proposte di concordato che non dimostrino una stretta correlazione tra la continuità aziendale e la creazione di valore aggiunto che giustifichi tale continuità.
Dall’altro lato, favorisce il successo di proposte valide, consentendo la deducibilità dei finanziamenti necessari per mantenere la continuità aziendale e stabilendo norme speciali per i contratti in corso di esecuzione.
Concordato in bianco
Il concordato in bianco è regolamentato dall’articolo 161 della Legge Fallimentare, modificato dal Decreto Legge numero 69 del 2013. Il sesto comma di questo articolo stabilisce che l’imprenditore può presentare una richiesta di concordato depositando i bilanci degli ultimi tre anni e l’elenco dei creditori con i rispettivi debiti, senza ancora avere preparato una proposta o un piano. Tuttavia, si riserva il diritto di presentare la proposta e il piano entro un periodo di tempo determinato dal giudice, compreso tra sessanta e centoventi giorni, con possibilità di proroga fino a sessanta giorni per giustificati motivi.
L’obiettivo chiaro di questa nuova normativa è consentire all’imprenditore di agire rapidamente per risolvere la crisi aziendale, anche se non ha ancora elaborato una proposta o un piano. Nonostante ciò, la richiesta di concordato in bianco sarà pubblicata nel Registro delle Imprese, e dalla data di pubblicazione i creditori non potranno avviare o continuare azioni esecutive contro il patrimonio dell’imprenditore.
La soddisfazione dei creditori chirografari nella riforma 2015
L’ultimo intervento legislativo, il più recente d.l. 83/2015, convertito nella l. 132/2015, ha poi introdotto una novità significativa, superando parzialmente il monopolio del debitore nella presentazione della proposta di concordato, e segnando una sorta di ritorno al passato. È introdotta infatti una soglia minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari. La scelta è probabilmente frutto del fatto che il legislatore ha constatato una scarsa convenienza di molte proposte di concordato. Spesso queste si risolvevano in una liquidazione delle attività non diversa per tempi e risultati dalla procedura fallimentare.
Il quadro odierno è segnato da un netto favore per il concordato che preveda la prosecuzione dell’attività di impresa, sebbene affidata ad altro imprenditore, a patto che essa determini in favore dei soggetti creditori un plusvalore che sia tale da farla ritenere conveniente rispetto al fallimento. Correlativamente, il concordato puramente liquidatorio è dunque inteso come una proposta marginale. La presentazione di una proposta di concordato è giustificata solo se ci sono prospettive realistiche di realizzare attività che siano solide e in grado di garantire ai creditori chirografari una soddisfazione ragionevole in tempi definiti.
