Nell’ambito legale italiano, le imprese hanno la possibilità di collaborare tramite la creazione di un consorzio, permettendo così la gestione congiunta di determinate fasi delle loro attività, come ad esempio i processi produttivi (Art. 2602 cod. civ.). Questa cooperazione consente alle imprese coinvolte di organizzare e condurre insieme tali processi, garantendo che ogni singola azienda mantenga la propria identità e autonomia, mentre le regole stabilite dal consorzio regolano le varie fasi del processo produttivo, dal momento dell’acquisizione delle materie prime alla produzione del prodotto finito. Per comprendere come avviene la formazione di un consorzio, continua a leggere.
Consorziare: definizione
Il consorzio è una forma giuridica che disciplina l’unione volontaria, formalmente riconosciuta, con l’obiettivo di coordinare e gestire le attività condivise per settori specifici dell’impresa.
La sua costituzione avviene attraverso la stipula di un contratto, che deve essere redatto in forma scritta per evitare la nullità.
Secondo quanto stabilito dal Codice civile, il contratto deve dettagliare:
- l’oggetto e la durata del consorzio;
- la possibile sede dell’ufficio;
- gli obblighi e i contributi dei consorziati;
- le competenze e i poteri degli organi direttivi;
- i criteri di ammissione dei nuovi consorziati;
- le circostanze di recesso o esclusione;
- le sanzioni per eventuali inadempimenti (Art. 2603 cod. civ.).
In assenza di specifica determinazione, il contratto ha validità di dieci anni (Art. 2604 cod. civ.).
Perché si costituisce un consorzio
Il consorzio può essere costituito per diverse finalità in base alla sua finalità:
- Finalità anticoncorrenziali: questo tipo di consorzio ha come obiettivo principale o esclusivo la regolamentazione della competizione reciproca sul mercato, al fine di evitare pratiche scorrette o dannose.
- Finalità di coordinamento: in questo caso, il consorzio è creato per raggiungere un obiettivo parzialmente o completamente diverso, come ad esempio la gestione congiunta di determinate fasi delle attività aziendali, con conseguente riduzione dei costi di gestione e produzione.
- Finalità di servizio: questo tipo di consorzio è dedicato allo svolgimento di attività di servizio nell’interesse comune delle imprese consorziate, come ad esempio l’organizzazione di acquisti collettivi o la fornitura di servizi utili ai membri del consorzio.
Tipologia di consorzio e modalità di costituzione
La formazione di un consorzio avviene attraverso una serie di fasi ben definite:
- Scelta della tipologia del consorzio: In questa fase, si decide il tipo di consorzio da istituire, considerando le esigenze e gli obiettivi delle imprese coinvolte.
- Creazione del fondo consortile: Si procede alla costituzione del fondo che rappresenterà il patrimonio del consorzio, garantendo risorse per il suo funzionamento e la copertura di eventuali obblighi.
- Nomina degli agenti di commercio: Si individuano e si nominano gli agenti incaricati di gestire la promozione e la vendita dei prodotti o servizi del consorzio sul mercato.
- Adempimento degli obblighi fiscali: Si provvede all’iscrizione presso gli enti competenti, come la Camera di Commercio e l’Agenzia delle Entrate, e all’apertura della partita IVA, per assolvere agli obblighi fiscali previsti dalla legge.
La prima fase per la costituzione di un consorzio prevede la selezione della sua natura, che può essere suddivisa tra consorzi con operazioni interne e consorzi con operazioni esterne.
Nel caso dei consorzi con attività interne, l’obiettivo principale dell’organizzazione condivisa tra i consorziati è quello di regolare le loro relazioni e garantire il rispetto del contratto tra di loro. In altre parole, questi consorzi si concentrano sul coordinamento delle attività e delle fasi delle singole imprese coinvolte, senza instaurare rapporti con terze parti. Inoltre, questi consorzi non hanno personalità giuridica né autonomia patrimoniale e non sono soggetti all’adempimento di particolari obblighi per la loro costituzione.
Diversamente, i consorzi con attività esterne entrano in contatto con terze parti attraverso la creazione di un ufficio comune. Di conseguenza, sono soggetti a una disciplina legale più dettagliata rispetto ai consorzi interni. La legge richiede che un estratto del contratto sia depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua stipula e che contenga l’indicazione delle attribuzioni e dei poteri degli organi di gestione e rappresentanza (Art. 2612 cod. civ.). Solo i consorzi che conducono attività al di fuori della propria sfera possiedono personalità giuridica.
La seconda fase della formazione riguarda la creazione del fondo consortile, per la quale i consorziati devono versare contributi e acquistare beni (Art. 2614 cod. civ.).
Il patrimonio consortile costituisce il capitale del consorzio e opera come sicurezza per i creditori. Le obbligazioni assunte dai rappresentanti del consorzio impegnano esclusivamente il fondo consortile, mentre le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati li coinvolgono solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza tra i consorziati, il debito dell’insolvente viene ripartito proporzionalmente tra tutti i membri (Art. 2615 cod. civ.).
Il terzo passo coinvolge la nomina degli agenti di commercio, incaricati della promozione e vendita dei prodotti del consorzio, come nel settore alimentare e agricolo.
In conclusione, il consorzio è tenuto a rispettare gli obblighi fiscali, tra cui l’iscrizione presso la Camera di Commercio, l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate e l’iscrizione all’INPS.
Cosa prevede il Codice Civile
In base al Codice civile, i membri dei consorzi devono permettere le verifiche e le ispezioni da parte degli enti designati dal contratto, al fine di assicurare che gli obblighi assunti siano adempiuti correttamente (Art. 2605 cod. civ.).
Le decisioni prese all’interno delle riunioni del consorzio, riguardanti l’attuazione degli scopi del consorzio stesso, devono essere approvate dalla maggioranza dei partecipanti, a meno che il contratto non stabilisca diversamente.
Qualsiasi deliberazione presa in violazione delle disposizioni contrattuali può essere contestata davanti al tribunale competente entro 30 giorni (Art. 2606 cod. civ.).
Per apportare modifiche al contratto, è necessario ottenere il consenso unanime di tutti i partecipanti, a meno che non sia diversamente stabilito. Tali modifiche devono essere documentate per iscritto, altrimenti sono considerate nulle (Art. 2607 cod. civ.).
Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento di un consorzio può essere causato da diverse circostanze. In particolare:
- Il termine stabilito per la sua durata è scaduto.
- L’obiettivo del consorzio è stato raggiunto o risulta impossibile da raggiungere.
- I consorziati sono tutti unanimemente d’accordo sulla sua cessazione.
- Una delibera dei consorziati decide lo scioglimento in presenza di una giusta causa.
- Un’autorità governativa emette un provvedimento di scioglimento.
- Altre ragioni specificate nel contratto (Art. 2611 cod. civ.).
In particolare, per quanto riguarda lo scioglimento del consorzio su disposizione dell’autorità governativa, è importante considerare che, per legge, l’attività dei consorzi è soggetta alla supervisione di tale autorità. Di conseguenza, se l’attività del consorzio non rispetta gli scopi per cui è stato creato, l’autorità governativa ha il potere di sciogliere gli organi del consorzio e di affidare la gestione a un commissario governativo o, nei casi più gravi, di ordinare lo scioglimento del consorzio stesso (Art. 2619 cod. civ.).
